Crisi d'Impresa e procedure deflattive dell'indebitamento
Doveri del debitore (art. 3 CCII)
Adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa
- L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
- L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
- Ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:
a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico- finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
b) verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme di cui al comma 4;
c) ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui al comma 2 dell’articolo 13.
Segnali di Allerta che deve attivare l’imprenditore
Costituiscono segnali di allarme per gli effetti di cui al comma 3 (art. 3 lett.4 CCII):
a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purchè rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1.
Alert delle Banche ( Art. 25-decies CCII)
Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all’art. 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.
Alert dell’organo di controllo ( Art. 25-octies CCII)
L’organo di controllo societario segnala, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di cui all’art. 12,co. 1. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell’avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale I’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all’art. 2403 del codice civile. La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo ai sensi del co. 1 e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall’art. 2407 del codice civile |
Obblighi dell’imprenditore in presenza di segnali d’allarme
- Adottare adeguate misure
- Seguire senza indugio la lisata di controllo particolareggiata
- Effettuare il test pratico per la cnc
Se del caso, richiedere l’apertura della cnc o valutare l’adesione ad un istituto pre-crisi
Obbligo di adozione di un corretto assetto organizzativo / amministrativo / contabile
Secondo quanto stabilito dal nuovo comma 2 dell’art. 2086, introdotto dall’art. 375, D.Lgs. n. 14/2019, l’imprenditore deve:
Affianchiamo l’imprenditore nella introduzione e nella implementazione di quanto richiesto dalla normativa e dalla prassi, al fine di adeguare l’azienda alla normativa.
A chi si rivolge
La adozione e implementazione degli strumenti per adeguare il proprio assetto organizzativo / amministrativo / contabile interessa pressoché tutti i soggetti economici, imprenditori di dimensione piccola, media e grande, ed è funzionale a:
- Conoscere e monitorare il proprio stato di salute, non solo per una corretta gestione ma per verificare tempestivamente il permanere della continuità aziendale e rilevare la presenza di sintomi di crisi
- Conoscere e gestire il proprio rating nei confronti degli istituti di credito
- Valutare le proprie controparti, clienti, fornitori, terzi in genere, gestendo con consapevolezza i rapporti, per evitare insoluti, venir meno di risorse essenziali al proprio business, ecc.
Il nostro intervento
Affianchiamo e assistiamo l’imprenditore nell’implementazione degli strumenti per l’attuazione e l’implementazione di un adeguato assetto organizzativo, nelle seguenti aree:
- ANALISI e ASSESMENT ALLA CCII – Analisi del business, analisi per indici, analisi di rating e reporting ai fini di continuità aziendale e degli indici di alert
- STRATEGY – Analisi del Business Model e Business Strategy
- PIANIFICAZIONE – Predisposizione e implementazione di un sistema di Pianificazione e controllo, business plan e modello, budget e analisi a BLT
- REPORTING PERIODICO conforme alla normativa CCII, necessario per organo amministrativo, organo di controllo, gestione dei rapporti con controparti qualificate
- PIANO DI RISANAMENTO – predisposizione del piano di risanamento
- COMPLIANCY alla normativa della CCII
- PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE – Predisposizione della proposta di ristrutturazione, aiutando l’imprenditore alla scelta dell’istituto più adeguato
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