Tassa CC.GG. per la vidimazione dei libri sociali

Scade il giorno 16.03.2023 il termine per il versamento della tassa per la vidimazione dei libri sociali.

SOCIETA’ DI CAPITALI: S.R.L. e S.P.A.

Sono soggette alla tassa le società di capitali: Srl, Spa e S.a.p.a, escluse le società cooperative e le società di mutua assicurazione.

IMPORTO

L’importo, determinato in misura forfetaria, deve essere convertito in Euro con arrotondamento al centesimo di Euro, come segue:

  • €. 309,87 (pari a lire 600.000) se il capitale sociale è inferiore o uguale, alla data del 1° gennaio, a €. 516.456,90 (pari a L. 1.000.000.000);
  • €. 516,46 (pari a lire 1.000.000) se il capitale sociale è superiore, alla data del 1° gennaio, a €. 516.456,90 (pari a L. 1.000.000.000).

VERSAMENTO A MEZZO F24

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo telematico con il Mod. F24, Sezione Erario, codice tributo 7085 e periodo di riferimento indicato nella forma AAAA (2023).

Definizione agevolata Cartelle Ade-Riscossione

Sul sito della Agenzia delle Entrate – Riscossione al Link si può aderire alla Definizione agevolata – art. 1 commi da 231 a 252, legge n.197/2022 – per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Si hanno a disposizione due modalità alternative per presentare la domanda di adesione:

On-line in area riservata. In tal caso, a seguito della definizione si riceverà ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2023).

Compilando il form e indicando le cartelle/avvisi che si intende inserire nella domanda di adesione direttamente dall’area riservata. In tal caso, si riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

Mediante presentazione della domanda in area pubblica:

  • Si riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.
  • Dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.
  • Infine, se la documentazione allegata è corretta, ti verrà inviata una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

Procedura di Comunicazione telematica delle prestazioni occasionali

Nell’ambito del DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, il Legislatore ha previsto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale.
Il Ministero Lavoro ha reso nota la disponibilità dal 28.3.2022 sul proprio sito Internet del nuovo applicativo, accessibile tramite SPID/CIE, utilizzabile per la comunicazione telematica dei rapporti di lavoro autonomo occasionale in esame.

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Note di accredito in caso di procedure concorsuali

In caso di mancato pagamento della fattura, è possibile emettere nota di variazione in diminuzione a partire dalla data in cui l’acquirente/ committente è assoggettato a procedura concorsuale. La disciplina, introdotta dal c.d. “Decreto Sostegni bis” vale dal 26.05.2021. Prima di tale data la disciplina prevede che la nota di credito vada emessa dalla data di chiusura della procedura.

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DL n.104/2020 cd Decreto Agosto

Le novità introdotte dal DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, contenente “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, in vigore dal 15.8.2020.

Tra i provvedimenti principali la proroga della moratoria sui finanziamenti previsti dal DL 18/2020, il rinvio dei versamento dei secondi acconti d’imposta, il differimento dei termini di sospensione di cartelle e avvisi in scadenza tra il 8.3 3 il 15.10.2020, la ulteriore rateizzazione (massimo 24 rate, prima rata entro il 16.1.2021) del 50% delle somme relative ai versamenti prorogati al 16.9.2020, contributi su auto a basse emissioni ed altri.

Detrazione del 110% dopo la conversione del “Decreto Rilancio”

La detrazione del 110% introdotta dall’art. 119 DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, come modificata a seguito delle novità introdotte in sede di conversione in legge.

Confermato il periodo in cui possono essere sostenute le spese che beneficiano della detrazione, esclusivamente dall’1.7.2020 al 31.12.2021 e la ripartizione in 5 quote annuali.