Note di accredito in caso di procedure concorsuali

In caso di mancato pagamento della fattura, è possibile emettere nota di variazione in diminuzione a partire dalla data in cui l’acquirente/ committente è assoggettato a procedura concorsuale. La disciplina, introdotta dal c.d. “Decreto Sostegni bis” vale dal 26.05.2021. Prima di tale data la disciplina prevede che la nota di credito vada emessa dalla data di chiusura della procedura.

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DL n.104/2020 cd Decreto Agosto

Le novità introdotte dal DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, contenente “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, in vigore dal 15.8.2020.

Tra i provvedimenti principali la proroga della moratoria sui finanziamenti previsti dal DL 18/2020, il rinvio dei versamento dei secondi acconti d’imposta, il differimento dei termini di sospensione di cartelle e avvisi in scadenza tra il 8.3 3 il 15.10.2020, la ulteriore rateizzazione (massimo 24 rate, prima rata entro il 16.1.2021) del 50% delle somme relative ai versamenti prorogati al 16.9.2020, contributi su auto a basse emissioni ed altri.

Detrazione del 110% dopo la conversione del “Decreto Rilancio”

La detrazione del 110% introdotta dall’art. 119 DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, come modificata a seguito delle novità introdotte in sede di conversione in legge.

Confermato il periodo in cui possono essere sostenute le spese che beneficiano della detrazione, esclusivamente dall’1.7.2020 al 31.12.2021 e la ripartizione in 5 quote annuali.

Contributo a fondo perduto art. 25 DL Rilancio

Il c.d. “Decreto Rilancio” (art. 25, DL n. 34/2020) ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in presenza di una riduzione del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019. Il contributo è erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

SOGGETTI INTERESSATI

Ai sensi del comma 3 del citato art. 25, il contributo spetta:

● ai soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR/compensi 2019 non superiori a € 5 milioni.

● a condizione che l’ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019.

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