Svolgiamo l’attività di consulenza finalizzata alla tutela del Patrimonio Personale, individuando e realizzando l’assetto proprietario più corretto per tutelare la salvaguardia degli assets personali, per se stessi e per i propri eredi.
La costituzione di una Holding di Famiglia, di un Trust o di un Fondo Patrimoniale è una delle migliori scelte che un buon padre di famiglia, un imprenditore e/o un attento professionista possono fare al fine di garantire il proprio patrimonio e assicurare un’adeguata copertura patrimoniale anche ai propri cari.
Tuttavia sempre più spesso questi strumenti non superano la prova di resistenza e si verificano disconoscimenti di trust e fondi, proprio quando sarebbero necessari.
È quindi necessaria una visione generale più ampia per affrontare la problematica, al fine di ottenere una segregazione del proprio patrimonio dai rischi professionali o di insolvenza in modo compiuto, senza rischi di disconoscimento.
Qualsiasi oggetto può essere posto in trust (immobili, mobili anche non registrati, titoli di credito, conti correnti, mobili registrati).
Nel trust non vi è alcun tipo di limitazione.
Per converso, il Fondo patrimoniale crea un vincolo di destinazione sul patrimonio: presupposto o condizione di efficacia del fondo patrimoniale è l’esistenza di una famiglia legittima.
Nel caso di scioglimento della famiglia è possibile mantenere il fondo patrimoniale se si hanno figli minori sino a quando l’ultimo avrà compiuto diciotto anni.
Possono formare oggetto di Fondo patrimoniale, solo i beni immobili, mobili registrati e i titoli di credito vincolati rendendoli nominativi; da un punto di vista soggettivo, il fondo patrimoniale può essere costituito da ciascuno o da entrambi i coniugi o anche da un terzo.
Quanto alla forma, il fondo patrimoniale deve essere costituito dai coniugi necessariamente per atto pubblico, mentre quando è costituente un terzo può essere costituito, oltre che per atto pubblico, anche per testamento.
Quando viene costituito per atto tra vivi il fondo patrimoniale deve rivestire a pena di nullità la forma dell’atto pubblico ricevuto alla necessaria presenza di due testimoni.
Comporta per dettame legislativo la contitolarità da parte dei coniugi dei diritti costituenti il fondo patrimoniale e la parità di quote.
Possibili soluzioni
Trust
Il Trust è un negozio giuridico di affidamento fiduciario, nel quale un soggetto, il Trustee, è incaricato di conservare e gestire un patrimonio, i Beni in Trust, dal soggetto che li possiede, il Disponente, secondo determinate regole e a favore di uno o più soggetti, i Beneficiari, o per un determinato scopo.
Holding di famiglia
La Holding di famiglia è una società, quasi sempre sotto forma di società di capitali, nella quale vengono destinati gli assets da porre sotto tutela, da preservare e di cui si vuole “regolamentare” il regime.
Fondo patrimoniale
Il Fondo Patrimoniale, regolato dagli artt. 167 – 171 c.c. è un “vincolo costituito” con atto notarile, su alcuni beni, che sono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia.
Questi bisogni comprendono, oltre alle necessità primarie, anche il mantenimento del tenore di vita liberamente scelto dai coniugi.
Atti di destinazione
L’atto di “destinazione” è un istituto di recente introduzione.
È una norma contenitore che permette la trascrizione e quindi l’opponibilità per ogni atto (necessariamente) pubblico o con scrittura privata autenticata, cui un determinato bene immobile o mobile iscritto in pubblici registri sia destinato al perseguimento di interessi meritevoli di tutela a favore di qualsiasi soggetto di diritto, sia esso persona fisica o meno.
Nuda proprietà e usufrutto
La nuda proprietà, è il valore dell’immobile decurtato dell’usufrutto: quindi in parole semplici, vendere la nuda proprietà significa vendere il proprio immobile ma al contempo tenere per sé il diritto di viverci per tutta la vita.
L’usufrutto è un diritto reale di godimento, che consente al titolare (usufruttuario) di godere della cosa altrui facendo propri i frutti e percependo dalla medesima ogni utilità.
Patto di famiglia
Il “patto di famiglia” è un contratto tra vivi che permette ad un imprenditore di gestire il passaggio generazionale della propria impresa, trasferendo ad uno o più discendenti l’azienda o le quote di partecipazione al capitale della “società di famiglia”, senza che vi possano essere contestazioni in sede di eredità.
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