La Composizione Negoziata della Crisi

Con il Decreto 118/2021, convertito in legge con la L.147/2021, è stato disposto il differimento dell’entrata in vigore del “Codice della crisi d’impresa” ed è stato introdotto, a decorrere dal 15.11.2021, il nuovo istituto della “composizione negoziata” della crisi utilizzabile, su base volontaria, dall’imprenditore che presenta una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario reversibile.

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Adeguati strumenti di controllo e responsabilità degli amministratori

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice sulla Crisi d’Impresa (CCI), D.Lgs. 14/2019, sono stati introdotti nuovi obblighi in capo agli amministratori d’azienda, prevedendo rilevanti responsabilità in caso di mancato adeguamento.

Dal combinato dei nuovi articoli 2086, comma 2, e 2476 del Codice civile deriva l’obbligo per gli amministratori di dotare l’azienda di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, capace di intercettare gli indizi di crisi e la perdita della continuità aziendale e, in mancanza, la responsabilità patrimoniale degli stessi per le obbligazioni sociali contratte.

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Registrazione del marchio e successiva rivalutazione

La rivalutazione dei beni d’impresa introdotta dall’articolo 110 del Dl 104/20 permette di rivalutare i beni presenti nel bilancio chiuso al 31.12.2019 (vedi circolare QUI). Tra essi possono essere oggetto di rivalutazione anche i marchi d’impresa, purchè registrati.

Nel caso in cui non vi sia il marchio registrato va valutata  l’opportunità di procedere ora alla registrazione, ai fini di poter usufruire della rivalutazione se, in futuro, la disposizione verrà riproposta.

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Finanziaria 2021 – Interventi in edilizia e crediti d’imposta per investimenti

Le novità e le conferme della Legge Finanziaria 2021 in merito alle agevolazione per interventi in edilizia e ai crediti d’imposta per investimenti e R&S alle imprese.

La Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, per quanto riguarda le detrazioni per gli interventi “edilizi” (art. 1, commi da 58 a 76) prevede:

● la conferma delle detrazioni “ordinarie” per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica nonché dei c.d. “bonus facciate”, “bonus verde” e “bonus mobili”;

● l’istituzione, a favore delle persone fisiche, del nuovo “bonus idrico”;

● la conferma, con una serie di modifiche e implementazioni, della nuova detrazione del 110%.

In merito ai crediti d’imposta per investimenti, sono confermati i riconoscimenti:

● dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, nell’ambito del programma c.d. “Transizione 4.0” (art. 1, commi da 1051 a 1063 e 1065);

● del credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e attività innovative (art. 1, commi 1064, 1066 e 1067).

Sono inoltre introdotti nuovi crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive.

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